Cass. civ. n. 23396 del 01 agosto 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica della sentenza con modalità telematiche effettuata dal difensore – Art. 11 della l. n. 53 del 1994 – Solennità delle forme – Esclusione – Idoneità delle forme notificatorie a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare – Necessità – Fattispecie.


In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32774 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 326
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11

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