Cass. civ. n. 2340 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data delle trasfusioni infette - Esclusione - Momento di manifestazione dei sintomi - Necessità - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223