Cass. civ. n. 2340 del 24 gennaio 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data delle trasfusioni infette - Esclusione - Momento di manifestazione dei sintomi - Necessità - Fondamento.


In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 37798 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223

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