Cass. pen. n. 41735 del 22 novembre 2001
Testo massima n. 1
La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., e non quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 stesso codice, stante la inequivoca attinenza di tale gesto, allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell'occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi