Cass. pen. n. 9786 del 19 settembre 2000
Testo massima n. 1
L'esibizione in pubblico degli organi genitali al fine di soddisfare la libido dell'esibente integra il delitto di atti osceni e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto, attese le finalità e modalità che la caratterizzano, si configura come offensiva del sentimento collettivo della più elementare costumatezza.