Cass. pen. n. 23410 del 06 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI MILITARI - IN GENERE - Graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa - Qualifica di "militare in servizio alle armi" - Esclusione - Conseguenze.


Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7353 del 2007

Normativa correlata

Cod. Pen. Mil. Pace art. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 263 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 1
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 875
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 884
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 905
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 913

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