Cass. pen. n. 23410 del 6 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI MILITARI - IN GENERE


Graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa - Qualifica di "militare in servizio alle armi" - Esclusione - Conseguenze.


Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. Mil. Pace art. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 263 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 1
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 875
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 884
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 905
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 913

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 7353/2007

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE