Cass. pen. n. 3598 del 29 novembre 1995
Testo massima n. 1
Non è configurabile il reato di cui all'art. 528 c.p. nell'esercizio di linee telefoniche a carattere erotico. Il colloquio e il contenuto della conversazione telefonica offerta dalla linea «144», indipendentemente dal suo contenuto, non integra gli estremi previsti dall'art. 527 c.p., non concretizzando la manifestazione verbale di oscenità i requisiti di esteriorità dell'atto richiesti dalla norma penale, ed esulando dalla fattispecie, che rimane una conversazione privata indipendentemente dall'accesso consentito ad un numero indeterminato di persone, il carattere della pubblicità. (Fattispecie relativa ad annullamento del provvedimento di rigetto di riesame contro il sequestro di linee telefoniche a carattere erotico).
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