Cass. pen. n. 2342 del 16 novembre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI - Clausola di riparazione di cui all’art. 241 d.lgs n. 30 del 2005 - Pezzi di ricambio riproduttivi di modelli registrati in modo servile - Applicabilità - Esclusione - Configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 474 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 241
Cod. Civ. art. 2592
Cod. Civ. art. 2593