Cass. pen. n. 4582 del 31 maggio 1986

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato di esposizione al pubblico di manifesti contrari al pudore ed alla decenza, di cui all'art. 1, L. 12 dicembre 1960, n. 1591 — in relazione all'art. 528 c.p. — non vale, ad escludere l'offensività del normale senso del pudore e della maggiore sensibilità dei minori degli anni diciotto, il rilievo che non sia percepibile, dal complesso dell'immagine raffigurata e per le modalità della raffigurazione, il significato di tutto ciò che non si sia personalmente e direttamente realizzato, poiché determinate conclusioni, in effetti, non sono necessariamente dipendenti dalle effettive concrete conoscenze. Infatti, nei tempi attuali, ogni essere umano — maggiorenne o minorenne che sia — percepisce e valuta anche il significato di situazioni ed eventi che non ha vissuto e realizzato personalmente e, fin dalla prima adolescenza, in forza del bagaglio culturale ampiamente inteso, riconosce atti generalmente idonei a ledere il comune senso del pudore.

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