Cass. pen. n. 135 del 10 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell'art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l'offensività criminosa della condotta. Infatti la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto de quo osservando che: lo spettacolo aveva superato il limite della funzione scenica in quanto sfociato dall'iniziale strip-tease nella riproduzione di espliciti rapporti sessuali con il coinvolgimento di due spettatori; che il contenuto reale dello spettacolo non era stato pubblicizzato, in quanto presentato con locandine riferentisi esclusivamente ad uno strip-tease; che lo spettacolo si era svolto in una discoteca con accesso anche ai soggetti lì recatisi solo per ballare o bere, e così inconsapevolmente coinvolti in una rappresentazione oscena alla quale non avevano consapevolmente accettato di assistere).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi