Cass. civ. n. 23434 del 30 agosto 2024

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Estinzione dell'obbligazione garantita - Opponibilità da parte del garante - Mala fede dell'accipiens - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.


In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8342 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1939

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