Cass. civ. n. 860 del 11 marzo 1976
Testo massima n. 1
La possibilità di domandare lo scarico coattivo per acque impure, prevista dall'art. 1043 secondo comma c.c., a condizione che vengano adottate le precauzioni idonee ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia, prescinde dal grado di impurità delle acque, e riguarda anche quelle luride per la presenza di rifiuti (ad esempio, provenienti da scarichi di latrine), purché questi ultimi non siano di entità tale da far escludere che si tratti di scarico di acqua.
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