Cass. pen. n. 6369 del 18 maggio 1987

Testo massima n. 1


Le misure di sicurezza conseguenti alla condanna per un delitto concernente lo sfruttamento della prostituzione non rientrano nel novero di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo (art. 205 n. 3 c.p.), non essendo così stabilito espressamente dalla legge. Esse debbono invece far seguito ad una «condanna» intesa come effettiva irrogazione ed esecuzione della pena. Ne deriva che in presenza di una causa di estinzione della pena (nella specie indulto) la misura di sicurezza (nell'ipotesi concreta casa di lavoro) non può trovare applicazione.

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