Cass. pen. n. 23476 del 09 aprile 2025

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione del termine di prescrizione del reato - Art. 83, comma 4, d.l. n. 17 del 2020 - Udienza fissata nel periodo emergenziale - Computo della sospensione - Criteri.


In tema di disciplina emergenziale, la c.d. sospensione "covid" dei termini di prescrizione del reato per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica per intero al procedimento la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sicché la detta sospensione non può essere limitata al minor periodo compreso tra la data dell'udienza rinviata per l'emergenza pandemica e la fine del citato periodo di congelamento delle attività processuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 663 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.
Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

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