Cass. pen. n. 23476 del 9 aprile 2025

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE


Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione del termine di prescrizione del reato - Art. 83, comma 4, d.l. n. 17 del 2020 - Udienza fissata nel periodo emergenziale - Computo della sospensione - Criteri.


In tema di disciplina emergenziale, la c.d. sospensione "covid" dei termini di prescrizione del reato per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica per intero al procedimento la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sicché la detta sospensione non può essere limitata al minor periodo compreso tra la data dell'udienza rinviata per l'emergenza pandemica e la fine del citato periodo di congelamento delle attività processuali.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.
Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 663/2023

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