Cass. pen. n. 32854 del 12 agosto 2009

Testo massima n. 1


Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all'art. 567, comma secondo, c.p., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all'evento tipico realizzato dall'autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita.

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