Cass. pen. n. 5356 del 4 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma 2 c.p. si commette nella formazione dell'atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell'alterazione di stato e rientrano nella previsione dell'art. 495, comma 3, n. 1. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che il coniuge che dichiara falsamente la propria paternità naturale nei confronti della figlia naturale della moglie, con atto distinto posteriore alla nascita, non commette il reato di alterazione di stato bensì quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile).
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