Cass. pen. n. 29 del 4 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Il delitto di alterazione di stato, mediante false attestazioni nella formazione dell'atto di nascita, sussiste anche se la sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficiale di stato civile non sia stata contestuale alla redazione dell'atto medesimo e sia intervenuta successivamente, a nulla rilevando che la dichiarazione sia stata resa all'impiegato addetto all'ufficio anziché all'ufficiale di stato civile, quando risulta che quell'impiegato era, appunto, incaricato di redigere gli atti di nascita, che solo in un secondo momento venivano sottoscritti dall'ufficiale di stato civile.

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