Cass. pen. n. 1064 del 30 gennaio 1991

Testo massima n. 1


In tema di alterazione di stato, dal tenore della norma di cui all'art. 567 c.p. si desume che mentre l'alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l'effetto di una falsa attestazione, o di altra falsità, posta in essere nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l'originale dell'atto di nascita.

Testo massima n. 2


La fattispecie delittuosa di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p. non è limitata alla filiazione legittima ma tutela anche lo status di figlio naturale, mirando a prevenire la difformità tra lo stato reale del neonato e quello derivante dal falso operare dell'agente: lo stato di figlio naturale si fonda sul rapporto di procreazione, per cui integra l'alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura.

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