Cass. pen. n. 4299 del 7 aprile 1987

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di alterazione di stato quando la falsità nella formazione dell'atto di nascita importa una sostanziale diversità tra la posizione del neonato, quale dovrebbe essere secondo natura, e quella che risulta documentata dopo la commissione del fatto, vale a dire quando gli vengano attribuiti genitori diversi da quelli che lo hanno procreato.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE