Cass. pen. n. 4299 del 7 aprile 1987

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di alterazione di stato quando la falsità nella formazione dell'atto di nascita importa una sostanziale diversità tra la posizione del neonato, quale dovrebbe essere secondo natura, e quella che risulta documentata dopo la commissione del fatto, vale a dire quando gli vengano attribuiti genitori diversi da quelli che lo hanno procreato.

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