Cass. civ. n. 23499 del 02 settembre 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 - Idoneità ad apportare deroghe all'art. 2112 c.c. - Anche al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario - Esclusione - Fattispecie in tema di accordo di esonero dalla responsabilità solidale per il pagamento del TFR.


In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10414 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112
Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 4
Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23
Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5
Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 19 quater
Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST.

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