Cass. civ. n. 23501 del 02 agosto 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Crisi familiare - Casa familiare - Assegnazione - Interesse preminente del minore - Sussistenza - Contenuto.


Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33610 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 337 sexies
Cod. Civ. art. 337 bis
Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

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