Cass. civ. n. 23506 del 02 agosto 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Parte contrattuale plurisoggettiva - Promittenti venditori - Recesso dal preliminare di vendita - Esercizio congiunto da parte di tutti i soggetti che compongono la parte plurisoggettiva - Necessità - Esercizio di alcuni di essi - Inefficacia - Fattispecie.


In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, aveva respinto quella formulata da alcuni di essi diretta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., senza trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2969 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2932
Cod. Civ. art. 1316
Cod. Civ. art. 1314
Cod. Civ. art. 1320

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