Cass. civ. n. 23511 del 02 agosto 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza.
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 728
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331