Cass. civ. n. 23524 del 02 settembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Circolari dell'Amministrazione finanziaria - Violazione - Denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.


La violazione delle circolari ministeriali dell'Amministrazione finanziaria non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto le stesse sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19697 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N.3

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