Cass. civ. n. 23548 del 2 agosto 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE
Procedimento di formazione dell’inventario - Volontaria giurisdizione - Decreto emesso in sede di reclamo - Contenuto - Anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell’inventario - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 769
Costituzione art. 111 com. 7