Cass. civ. n. 23561 del 02 agosto 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE Terzo datore di pegno - Escussione della garanzia - Prescrizione dell’azione di rivalsa - Decorrenza.


La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17046 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2871
Cod. Civ. art. 1203

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