Cass. civ. n. 23561 del 19 agosto 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Diritto alle ferie - Maturazione in assenza di lavoro effettivo - Condizioni - Impossibilità di esecuzione della prestazione per causa indipendente dalla volontà del lavoratore - Necessità - Fattispecie.
Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2112
Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.