Cass. civ. n. 23582 del 2 agosto 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE)


Condominio - Previsione nel regolamento della riserva di proprietà di un piano da parte della venditrice del complesso con esclusione dalle tabelle millesimali - Natura contrattuale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Semplice modificabilità a maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c. - Fattispecie.


In tema di condominio, la previsione, nel regolamento, della riserva di proprietà di un piano da parte della venditrice del complesso, con esclusione dalle tabelle millesimali, non ha natura contrattuale, poiché non si tratta di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, o attributiva ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri; ne consegue che tale clausola può essere modificata mediante una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di nullità della deliberazione assembleare di modificazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali ed aveva negato la natura contrattuale del regolamento condominiale che escludeva dal computo dei millesimi e dalle spese l'immobile di cui la venditrice del complesso si era riservata la proprietà).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1123
Cod. Civ. art. 1136 com. 2
Cod. Civ. art. 1138
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

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Precedenti: Cass. civ. n. 6735/2020

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