Cass. pen. n. 23582 del 08 maggio 2024
Testo massima n. 1
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - Illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.