Cass. pen. n. 23582 del 08 maggio 2024

Testo massima n. 1


CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - Illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Manifesta infondatezza.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48020 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE