Cass. civ. n. 236 del 4 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE


Distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.m. n. 1444 del 1968 - Ammissibilità ex art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1988 - Condizioni - Conseguenze - Nuovo fabbricato costruito in un isolato già edificato - Esclusione.


In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 873
Decr. Minist. Lavori pubblici del 1968 num. 1444 art. 9 com. 3

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