Cass. civ. n. 2360 del 31 gennaio 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione da parte del giudice - Violazione dei criteri ermeneutici - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.
In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.