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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18289 del 13 maggio 2010

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18289 del 13 maggio 2010

Testo massima n. 1

Ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 571 c.p. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso.

Testo massima n. 1

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo. [ Fattispecie in cui alcuni bambini affidati ad un’insegnante di scuola materna erano stati in più occasioni oggetto di minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi per il loro basso rendimento scolastico ].

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