Cass. pen. n. 2363 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI


Confisca di cui all’art. 187 d.lgs. n. 58 del 1998 - Limitazione dell’obbligatorietà ai soli beni costituenti profitto del reato per effetto dell’art. 26 legge n. 238 del 2021 - Applicabilità alle sentenze già passate in giudicato - Possibilità - Esclusione - Motivi.


In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 236 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST.
Legge 23/12/2021 num. 238 art. 26

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Precedenti: Cass. pen. n. 2304/2021

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