Cass. civ. n. 23637 del 21 agosto 2025

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE


Diritto di accettazione dell'eredità - Prescrizione - Eccezione relativa - Proposizione da parte di uno dei convenienti con il giudizio di divisione - Operatività anche in favore degli altri convenuti.


L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa sì che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2937

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