Cass. civ. n. 2365 del 31 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE


Rilevabilità del giudicato - Limiti - Efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio - Portata - Conseguenze.


In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 324
Cod. Proc. Civ. art. 394
Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2

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Conformi: Cass. civ. n. 2411/2016

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