Cass. civ. n. 23667 del 21 agosto 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA


Dirigente amministratore della società datrice di lavoro - Atti contrari ai valori dell'ordinamento, adottati in veste di amministratore - Rilevanza - Avallo da parte della società e cessazione della carica di amministratore al momento del licenziamento - Irrilevanza - Fattispecie.


La giusta causa di licenziamento è configurabile nella condotta contraria ai valori dell'ordinamento, posta in essere dal dirigente nella concomitante qualità di amministratore della società datrice di lavoro, irrilevante essendo l'avallo prestato dalla società rispetto a tale condotta o l'avvenuta cessazione del dirigente, al momento del licenziamento, dalla carica di socio o amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la giusta causa di licenziamento del dirigente nella creazione e gestione di fondi extrabilancio, asseritamente assentite dai precedenti vertici proprietari della società, ritenendo tale comportamento, anche se posto in essere nell'esercizio della pregressa carica di amministratore, idoneo, per la sua portata, a far venir meno il vincolo fiduciario relativo al rapporto di lavoro in essere).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2119
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 3971/2025

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