Cass. pen. n. 10413 del 17 luglio 1989

Testo massima n. 1


Non è configurabile il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, ma quello di omicidio volontario del neonato, qualora lo stato di abbandono predetto sia stato artatamente e volontariamente creato e mantenuto col fine precipuo di farne derivare la morte. In tal caso infatti, il decesso è collegato causalmente a tali condizioni, che hanno a loro volta determinato la causa patologica fisica ultima dell'evento letale.

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