Cass. civ. n. 23739 del 03 agosto 2023
Testo massima n. 1
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Contraffazione di segni distintivi - Risarcimento del danno - Presunzione di colpa sui fatti materiali - Prova dell’assenza dell’elemento soggettivo - A carico dell’autore - Contenuto.
In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul c.d. agente modello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2600 com. 3
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1176