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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2501 del 22 febbraio 1990

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2501 del 22 febbraio 1990

Testo massima n. 1

La speciale configurazione data all’omicidio del consenziente e la sua sussunzione in un’autonoma e tipica ipotesi di reato, nella quale sono previste pene edittali minori rispetto al comune omicidio volontario, sono fondamentalmente derivate dalla considerazione che, seppure ivi figuri legislativamente consacrata l’indisponibilità del bene della vita pure da parte del titolare del relativo diritto, tuttavia alla configurazione della fattispecie partecipa proprio il consenso della persona offesa che, negli altri casi, scrimina la condotta dell’autore [ art. 50 c.p. ]. Ciò trova conferma nella configurazione del terzo comma dell’art. 579 c.p., nel quale si ripristina la ravvisabilità delle disposizioni relative all’omicidio [ artt. 575-577 c.p. ] ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di presunzione legale o di accertamenti di fatto.

Testo massima n. 1

Per il riconoscimento dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale non è sufficiente che i motivi del reato siano genericamente apprezzabili o positivamente valutabili da un punto di vista etico o sociale. I motivi considerati dall’art. 62, n. 1, c.p. devono corrispondere a finalità, principi, criteri i quali ricevano l’incondizionata approvazione della società in cui agisce chi tiene la condotta criminosa ed in quel determinato momento storico, appunto per il loro valore morale o sociale particolarmente elevato, in modo da sminuire l’antisocialità dell’azione criminale e da riscuotere il generale consenso della collettività. In tema di eutanasia, le discussioni tuttora esistenti sulla sua condivisibilità sono sintomatiche della mancanza di un generale suo attuale apprezzamento positivo, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea; ciò esclude che ricorra quella generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale che condiziona la qualificazione del motivo come «di particolare valore morale e sociale». [ Nella specie l’imputato aveva ucciso la moglie gravemente inferma e, condannato per il delitto di cui all’art. 579 c.p., si doleva del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1 c.p., asserendo di aver agito solo per porre fine alle sofferenze della moglie; la Cassazione pur affermando la compatibilità tra la suddetta attenuante e il delitto di omicidio del consenziente, ne ha escluso la ravvisabilità, enunciando il principio di cui in massima ].

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