Cass. civ. n. 23756 del 23 agosto 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE


Domiciliatario del debitore esecutato ex art. 492, comma 2, c.p.c. - Conferimento di procura generale alle liti - Pignoramento in estensione - Notificazione al difensore - Validità - Condizioni.


Nel caso in cui, in una procura generale alle liti rilasciata dal debitore esecutato al difensore presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., manchino espressioni univoche che limitino il potere del difensore o l'elezione medesima, la notificazione del pignoramento in estensione è validamente eseguita presso il difensore medesimo.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 492 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

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