Cass. civ. n. 23756 del 23 agosto 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE
Domiciliatario del debitore esecutato ex art. 492, comma 2, c.p.c. - Conferimento di procura generale alle liti - Pignoramento in estensione - Notificazione al difensore - Validità - Condizioni.
Nel caso in cui, in una procura generale alle liti rilasciata dal debitore esecutato al difensore presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., manchino espressioni univoche che limitino il potere del difensore o l'elezione medesima, la notificazione del pignoramento in estensione è validamente eseguita presso il difensore medesimo.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.