Cass. civ. n. 487 del 13 gennaio 2014

Testo massima n. 1


È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 cod. civ., 395, n. 1, e 404 cod. proc. civ., nella parte in cui limitano la proponibilità dell'opposizione di terzo o l'intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 cod. proc. civ. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata.

Testo massima n. 2


Nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, il P.G. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di una controversia in materia di stato, ma non è legittimato a proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile solo nei casi previsti dalla legge.

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