Cass. civ. n. 23764 del 23 agosto 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Espropriazione presso terzi - Terzo pignorato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Cassazione con rinvio al primo giudice ex art. 383, comma 3, c.p.c. - Eccezioni - Originaria inammissibilità della domanda - Fondamento - Fattispecie.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.