Cass. civ. n. 23774 del 23 agosto 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA


Emendatio libelli - Diversa quantificazione della domanda risarcitoria - Preclusioni processuali - Giudizi dinanzi al tribunale e al giudice di pace - Individuazione - Fattispecie.


In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile la modifica quantitativa dell'originaria domanda risarcitoria, svolta all'esito del deposito della c.t.u., dopo che il giudice di pace aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 321
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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