Cass. civ. n. 23784 del 23 agosto 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITA' DI SERVIZIO


Dichiarazione di nullità di contratto di lavoro a progetto e di successivo contratto di apprendistato - Dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro - Risarcimento del danno da omesso ripristino del rapporto - Aliunde perceptum - Computabilità della NASpI - Esclusione - Fondamento.


Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 7794/2017

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