Cass. civ. n. 23785 del 23 agosto 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE
Lavoro a progetto - Forma scritta "ad substantiam" del contratto - Necessità - Conseguenze - Risoluzione consensuale o novazione del contratto - Forma - Identità.
Il contratto di lavoro a progetto è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, ancorché l'indicazione del progetto e del programma di lavoro sia prescritta a fini probatori; ne consegue che alla medesima forma sono soggette anche la risoluzione consensuale o la novazione dello stesso.
Riferimenti normativi
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 62
Cod. Civ. art. 1350