Cass. civ. n. 23785 del 23 agosto 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE


Lavoro a progetto - Forma scritta "ad substantiam" del contratto - Necessità - Conseguenze - Risoluzione consensuale o novazione del contratto - Forma - Identità.


Il contratto di lavoro a progetto è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, ancorché l'indicazione del progetto e del programma di lavoro sia prescritta a fini probatori; ne consegue che alla medesima forma sono soggette anche la risoluzione consensuale o la novazione dello stesso.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 62
Cod. Civ. art. 1350

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Precedenti: Cass. civ. n. 7716/2016

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