Cass. civ. n. 23825 del 4 agosto 2023
Testo massima n. 1
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE
Autorità amministrativa costituitasi personalmente a mezzo di funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione - Liquidazione delle spese - Spettanza - Condizioni.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.