Cass. civ. n. 1703 del 24 gennaio 2013
Testo massima n. 1
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha individuato l'oggetto della lite nell'attribuzione di un assegno in favore di un coniuge, ed ha concluso che l'obbligato era il soccombente principale, in quanto gravato dell'assegno sia pure non con la modalità da lui considerata più svantaggiosa).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi