Cass. civ. n. 23840 del 25 agosto 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE


Art. 2112 c.c. - Retrocessione di azienda alla scadenza del contratto di affitto - Applicabilità - Fondamento.


La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione di azienda al termine del relativo contratto di affitto, essendo finalizzata a tutelare i lavoratori ogniqualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2112

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Precedenti: Cass. civ. n. 16799/2025

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